|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 26 febbraio
2014
Circolare n. 45/2014
Oggetto: Finanziamenti – Agevolazioni
per le PMI – D.L. n.145/2013 convertito con la Legge 21.2.2014, n.9, su G.U.
n.43 del 21.2.2014.
Si segnalano le
disposizioni a favore delle piccole e medie imprese contenute nel decreto legge
Destinazione Italia recentemente convertito in legge. Si rammenta che in base
alle disposizioni comunitarie si considerano piccole imprese quelle che
occupano fino a 50 addetti ed hanno un fatturato o un totale di bilancio fino a
10 milioni di euro; medie imprese, quelle che occupano fino a 250 addetti ed
hanno un fatturato fino a 50 milioni di euro, ovvero un totale di bilancio fino
a 43 milioni di euro.
Mutui agevolati – Art.2 – Sono stati
confermati i mutui agevolati per favorire la creazione di micro e piccole
società a prevalente partecipazione giovanile (età compresa fra 18 e 35 anni) e
femminile (indipendentemente dall’età). Si tratta di mutui a tasso zero, per un
importo massimo del 75 per cento della spesa agevolabile e con durata massima
di 8 anni. I criteri e le modalità della loro erogazione saranno fissati con
successivi regolamenti interministeriali.
Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo –
Art.3
– la legge di conversione ha limitato la concessione del credito d’imposta per
gli investimenti in ricerca e sviluppo alle sole imprese con fatturato annuo
inferiore a 500 milioni di euro annui (il decreto legge non prevedeva limiti). Tra
le attività incentivate si segnalano i lavori sperimentali e teorici per
acquisire nuove conoscenze inerenti la propria attività, le ricerche e le
indagini per l’acquisizione di nuovi processi aziendali, gli studi per la
produzione di nuovi servizi, ecc. L’agevolazione diverrà operativa con l’avvio
della prossima programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020, secondo
i criteri che dovranno essere fissati con decreto interministeriale.
Digitalizzazione – Art.6 – Per favorire la
digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico delle
piccole e medie imprese sono stati confermati finanziamenti a fondo perduto,
tramite voucher da 10 mila euro da
utilizzare per l’acquisto di software, hardware o servizi che consentano il
miglioramento dell’efficienza aziendale, la modernizzazione dell’organizzazione
del lavoro, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda
larga e ultralarga. Anche in questo caso la misura
non è immediatamente operativa, ma necessita di successivi decreti ministeriali
che ne disciplinino le modalità e i criteri di applicazione.
Accesso al credito – Art.12 – E’ stato
confermato il pacchetto di misure per facilitare l’accesso al credito da parte
delle PMI con forme alternative ai fidi bancari, quali operazioni di
cartolarizzazione, cambiali finanziarie, mini bond; inoltre è stata
semplificata la procedura di factoring (cessione di crediti) ed è stata ridotta
la fiscalità applicabile ai finanziamenti a medio e lungo termine.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.20/2014
|
Responsabile di
Area |
Allegato
uno |
|
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
G.U. n. 43 del 21.2.2014 (fonte Guritel)
Testo del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145
coordinato con la legge
di conversione 21 febbraio
2014, n. 9 recante:
«Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il
contenimento delle tariffe
elettriche e del gas, per l'internazionaliz-
zazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure
per la realizzazione di opere
pubbliche ed EXPO 2015.».
*****OMISSIS****
Art. 2
Misure in materia di nuove imprese e di riqualificazione produttiva
di aree di crisi industriale e fondo di investimento nel capitale
di rischio delle PMI
1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) prima dell'articolo 1, sono inserite le seguenti parole: «Capo
0I, Misure in favore della nuova imprenditorialita' nei settori
della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi»;
b) gli articoli da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 1. - (Principi generali) -- 1. Le disposizioni del presente
Capo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale la
creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale
partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo
attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.
Art. 2. - (Benefici) -- 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di
cui al presente Capo sono concedibili mutui agevolati per gli
investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni
e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile,
ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de
minimis") e delle eventuali successive disposizioni comunitarie
applicabili modificative del predetto regolamento.
2. I mutui di cui al comma 1 possono essere assistiti dalle
garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale,
acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.
Art. 3. - (Soggetti beneficiari) -- 1. Possono beneficiare delle
agevolazioni di cui al presente Capo le imprese:
a) costituite da non piu' di dodici mesi alla data di
presentazione della domanda di agevolazione;
b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione
contenuta nell'Allegato 1 al regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione del 6 agosto 2008;
c) costituite in forma societaria;
d) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la
meta' numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di
eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.
Art. 4. - (Progetti finanziabili) -- 1. Possono essere finanziate,
secondo i criteri e le modalita' stabiliti con il decreto di cui
all'articolo 24 e fatti salvi le esclusioni e i limiti previsti dal
regolamento e dalle relative disposizioni modificative di cui
all'articolo 2, comma 1, le iniziative che prevedano investimenti non
superiori a 1.500.000 euro, relative alla produzione di beni nei
settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei
prodotti agricoli ovvero all'erogazione di servizi in qualsiasi
settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo,
nonche' le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare
rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile individuati
con il predetto decreto.
2. (soppresso).
Art. 4-bis. -- (Risorse finanziarie disponibili) -- 1. La
concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo e' disposta a
valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo previsto dall'articolo
4 del decreto 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 19 gennaio 2005, del Ministro dell'economia e delle
finanze, derivanti dai rientri dei mutui concessi ai sensi del
presente decreto. Le predette disponibilita' possono essere
incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla
programmazione nazionale e comunitaria.».
c) sono abrogati i Capi I, II e IV del Titolo I;
d) all'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 3» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo»;
2) al comma 2 e al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 2»,
sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «di cui al comma
01»;
3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le agevolazioni concedibili ai sensi del presente Capo
possono assumere la forma di contributi a fondo perduto e di mutui a
tasso agevolato.»;
e) all'articolo 23, comma 1, prima delle parole: «Alla societa'
Sviluppo Italia S.p.a.», sono inserite le seguenti: «Fatto salvo
quanto previsto dal comma 4-ter del presente articolo»;
f) al comma 2 dell'articolo 23 dopo le parole: «della
programmazione economica» sono inserite le seguenti: «relativamente
al Titolo II del presente decreto e con il Ministero dello sviluppo
economico, sentito il Ministro della coesione territoriale e il
Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente al Titolo I del
presente decreto»;
g) all'articolo 23, dopo il comma 4-bis, e' aggiunto il seguente:
«4-ter. Per l'attuazione degli interventi di cui al Titolo I, Capo
III si applica il decreto 28 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2007, del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni.»;
h) all'articolo 24, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente alle
disposizioni di cui al Capo 0I del Titolo I, nonche' il Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, relativamente alle disposizioni di cui al
titolo II, fissano con uno o piu' regolamenti, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e modalita'
di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto. Per
gli interventi di cui al Capo III del Titolo I, il predetto
regolamento e' emanato, entro i medesimi termini, con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
1-bis. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, una
quota pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' destinata alla Sezione
speciale «Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
pari opportunita'» istituita presso il medesimo Fondo.
2. All'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «che, a seguito di istanza di
riconoscimento della regione interessata» sono sostituite dalle
seguenti: «riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico anche
a seguito di istanza della regione interessata, che», e le parole da:
«Non sono oggetto» a: «competenza regionale» sono soppresse;
b) al comma 2, ultimo periodo, la parola: «esclusivamente» e'
sostituita dalla seguente: «anche»;
c) al comma 5, le parole da: «La concessione di finanziamenti
agevolati» fino a: «nell'ambito dei progetti di cui al comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «La concessione di agevolazioni per
l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1º aprile
1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1989, n. 181, ivi incluse quelle concesse sotto forma di
finanziamento agevolato, e' applicabile, prioritariamente nell'ambito
dei progetti di cui al comma 1, nonche' per gli interventi di cui al
comma 8-bis,»;
d) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura
non regolamentare, da adottare, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, disciplina le condizioni e le modalita' per
l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli articoli
5, 6, e 8 del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come
successivamente estesi, nei casi di situazioni di crisi industriali
diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto di cui
al comma 8 che presentano, comunque, impatto significativo sullo
sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione.».
Art. 3
Credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo
1. A valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima
programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa
verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste
ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, ovvero a
valere sulla collegata pianificazione degli interventi nazionali
finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
e' disposta l'istituzione di un credito di imposta a favore delle
imprese che investono in attivita' di ricerca e sviluppo, nel limite
massimo complessivo di euro 600 milioni per il triennio 2014-2016, le
cui modalita' operative e la cui decorrenza sono definite,
nell'ambito del programma operativo di riferimento o della predetta
pianificazione degli interventi a finanziamento nazionale, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 12.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto, fino ad
un importo massimo annuale di euro 2.500.000 per ciascun beneficiario
e nel limite complessivo di spesa delle risorse individuate per
ciascun anno ai sensi del comma 1, a tutte le imprese aventi un
fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro, indipendentemente
dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano,
nonche' dal regime contabile adottato, nella misura del 50 per cento
degli incrementi annuali di spesa nelle attivita' di ricerca e
sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d'imposta con decorrenza
dal periodo di imposta determinato con il decreto di cui al comma 12
e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2016, a condizione che siano sostenute spese per attivita' di ricerca
e sviluppo almeno pari a euro 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi
di imposta. Sono destinatari del credito d'imposta di cui al
presente articolo anche i consorzi e le reti di impresa che
effettuano le attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione. In questi
casi, l'agevolazione e' ripartita secondo criteri proporzionali, che
tengono conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese
stesse.
3. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attivita' di
ricerca e sviluppo, inclusa la creazione di nuovi brevetti:
a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale
finalita' l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di
fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste
applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire
nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti,
processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti,
processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di
sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad
esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle
conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e
commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per
prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Puo'
trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione
concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti
nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita' possono
comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra
documentazione, purche' non siano destinati a uso commerciale;
realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di
progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali,
quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale
e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare
soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale,
ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti
pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cosi'
generati dai costi ammissibili;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a
condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di
applicazioni industriali o per finalita' commerciali.
4. Non si considerano attivita' di ricerca e sviluppo le modifiche
ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione,
processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in
corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti, ad
esclusione delle attivita' che si concretizzino nella creazione di
nuovi brevetti.
5. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono
ammissibili le spese relative a:
a) personale impiegato nelle attivita' di ricerca e sviluppo;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o
utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti
dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti
con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, recante
coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali
impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali, arti e
professioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al
periodo di utilizzo per l'attivita' di ricerca e sviluppo e comunque
con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di iva;
c) costi della ricerca svolta in collaborazione con le
universita' e gli organismi di ricerca o presso gli stessi,
quella contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o
ottenuti in licenza da fonti esterne.
6. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il
beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito,
ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
7. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza
telematica mediante le modalita' tecniche predisposte dal Ministero
dello sviluppo economico secondo quanto previsto al successivo comma
12.
8. Per la gestione della misura di agevolazione fiscale di cui al
presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, potra'
avvalersi sulla base di apposita convenzione, di societa' in house
ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli oneri della
convenzione si provvede nel limite massimo dell'uno per cento delle
risorse di cui al successivo comma 13.
9. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta
di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico e
l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di
competenza secondo le modalita' individuate dal decreto di cui al
comma 12 del presente articolo.
10. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione
contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale
o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro
della revisione legale di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010.
Tale certificazione va allegata al bilancio. Le imprese non soggette
a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono
comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei
conti o di una societa' di revisione legale dei conti iscritti quali
attivi nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39. Il revisore o professionista responsabile della
revisione, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di
indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e, in attesa della loro
emanazione, dal codice etico dell'IFAC. Le spese sostenute per
l'attivita' di certificazione contabile da parte delle imprese di cui
al precedente periodo sono ammissibili entro il limite massimo di
euro 5.000.
11. Nei confronti del revisore legale dei conti che incorre in
colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il
rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le
disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la coesione territoriale, sono adottate le disposizioni
applicative necessarie, ivi comprese le modalita' di iscrizione delle
spese in bilancio, le modalita' di verifica e controllo
dell'effettivita' delle spese sostenute e della coerenza delle stesse
con le previsioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, nonche' le
cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalita' di
restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente e
le eventuali relative maggiorazioni. La procedura telematica per
usufruire del credito d'imposta prevede una verifica ex ante sulla
conformita' delle spese di ricerca e sviluppo che le imprese
sostengono ed una ex post sull'effettiva entita' delle spese
sostenute. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino
inferiori di oltre il 20 per cento rispetto a quelle dichiarate, la
misura dell'agevolazione sara' ridotta dal 50 per cento al 40 per
cento sempre che permanga la spesa incrementale.
13. Le risorse individuate nell'ambito del Programma Operativo
Nazionale di riferimento o della pianificazione nazionale definita
per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 per il
finanziamento del credito di imposta del presente articolo sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente
riassegnate, per le suddette finalita' di spesa, ad apposito
programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico
comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, e al Fondo per lo sviluppo e la coesione, in
relazione alle previste necessita' per fronteggiare le correlate
compensazioni, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a
titolo di credito di imposta da versare all'entrata del bilancio
dello Stato.
Art. 6
Misure per favorire la digitalizzazione e la connettivita' delle
piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio
televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed agenda digitale
1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e
l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese,
nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima
programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa
verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste
ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, ovvero
nell'ambito della collegata pianificazione degli interventi nazionali
finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
sono adottati interventi per il finanziamento a fondo perduto,
tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, conformemente
al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre
2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore
(«de minimis»), concessi ad imprese per l'acquisto di software,
hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza
aziendale, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale
da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di
flessibilita', tra cui il telelavoro, lo sviluppo di soluzioni di
e-commerce, la connettivita' a banda larga e ultralarga. I
suddetti voucher sono concessi anche per permettere il collegamento
alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso
l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le
condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni
adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi
infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o
non realizzabili. I voucher potranno altresi' finanziare la
formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette
piccole e medie imprese.
2. Previa verifica della coerenza con le linee di intervento
previste nella proposta nazionale relativa alla prossima
programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, fruibili a
seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea del
Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitivita' di
responsabilita' del Ministero dello sviluppo economico, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico,
e' stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima
complessiva di 100 milioni di euro a valere sulla medesima
proposta nazionale o sulla collegata pianificazione definita per
l'attuazione degli interventi a finanziamento nazionale di cui al
comma 1. La somma cosi' individuata dal CIPE e' ripartita tra le
Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate
presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti lo
schema standard di bando e le modalita' di erogazione dei contributi
di cui al presente articolo.
4. All'articolo 1 dell'allegato n. 10 al codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «111.000,00
euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un
numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;
b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) e' inserito il
seguente: «1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o
inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti»;
c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «66.500,00
euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un
numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;
d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) e' inserito il
seguente: «1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o
inferiore a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti».
4-bis. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi
dell'Agenda digitale italiana, le disposizioni di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013, si applicano anche
allo scavo per l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture
digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di
telecomunicazioni. Nel caso di installazione dei ricoveri delle
infrastrutture contemporanea alla effettuazione dello scavo, l'ente
operatore presenta un'istanza unica per lo scavo e per
l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture ai sensi
dell'articolo 88 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e successive modificazioni.
4-ter. Al fine di favorire la diffusione della banda larga e
ultralarga nel territorio nazionale anche attraverso l'utilizzo di
tecniche innovative di scavo che non richiedono il ripristino del
manto stradale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definite ulteriori
misure relative alla posa in opera delle infrastrutture a banda larga
e ultralarga, anche modificative delle specifiche tecniche adottate
con decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013.
5. All'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
le parole: «1º gennaio 2013», sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2014».
5-bis. Al fine di elaborare soluzioni innovative volte a colmare
il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga e di
conseguire una mappatura della rete di accesso ad internet,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, costituisce,
tramite periodico aggiornamento richiesto agli operatori autorizzati,
una banca di dati di tutte le reti di accesso ad internet di
proprieta' sia pubblica sia privata esistenti nel territorio
nazionale, dettagliando le relative tecnologie nonche' il grado di
utilizzo delle stesse. I dati cosi' ricavati devono essere resi
disponibili in formato di dati di tipo aperto, ai sensi del comma 3
dell'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni. All'attuazione del presente comma si
provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
6. All'articolo 6 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal
30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica
amministrativa e a far data dal 1º gennaio 2015 per i contratti
stipulati mediante scrittura privata.».
7. Sono validi gli accordi di cui all'articolo 15, comma 2-bis,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e i contratti di cui all'articolo
6, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non
stipulati in modalita' elettronica a far data dal 1º gennaio 2013 e
fino alle date in cui la stipula in modalita' elettronica diventa
obbligatoria ai sensi, rispettivamente, dei citati articoli 15, comma
2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di cui all'articolo
5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonche' 6, comma 4, del citato decreto-legge n. 179
del 2012.
8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze
per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze
riconosciute a livello internazionale e utilizzate dai Paesi
confinanti, pianificate e assegnate ad operatori di rete televisivi
in Italia e oggetto di accertate situazioni interferenziali alla data
di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le frequenze
oggetto di EU Pilot esistenti alla medesima data. La liberazione
delle frequenze di cui al primo periodo deve avere luogo non oltre il
31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di
mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione
competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione
coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia
postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º
agosto 2003, n. 259.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti i criteri e le modalita' per l'attribuzione,
entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori abilitati alla
diffusione di servizi di media audiovisivi, di misure economiche di
natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per
l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione
digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti alla
societa' Poste Italiane Spa in via anticipata, di cui al decreto del
Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al
volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla
liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Successivamente alla
data del 31 dicembre 2014 le risorse di cui al primo periodo che
residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di
natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere
utilizzate, per le stesse finalita', per l'erogazione di indennizzi
eventualmente dovuti a soggetti non piu' utilmente collocati nelle
graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,
e successive modificazioni, a seguito della pianificazione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui al comma 8
del presente articolo.
9-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce
le modalita' e le condizioni economiche secondo cui i soggetti
assegnatari dei diritti d'uso in ambito locale hanno l'obbligo di
cedere una quota della capacita' trasmissiva ad essi assegnata,
comunque non inferiore a un programma, a favore dei soggetti
legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in
vigore del presente decreto, che procedano al volontario rilascio
delle frequenze utilizzate di cui al comma 8 o a cui, sulla base
della nuova pianificazione della stessa Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni e della posizione non piu' utile nelle
graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,
e successive modificazioni, sia revocato il diritto d'uso.
10. Nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della
prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari,
previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa
previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea,
ovvero nell'ambito della collegata pianificazione degli interventi
nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal
Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, sono adottati interventi per il riconoscimento di un
credito di imposta per le spese documentate e sostenute da piccole e
medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione del 6 maggio 2003, ovvero da consorzi da reti di piccole
e medie imprese, e relative ad interventi di rete fissa e mobile che
consentano l'attivazione dei servizi di connettivita' digitale con
capacita' uguale o superiore a 30 Mbps. Il credito di imposta e'
riconosciuto a decorrere dalla data individuata con il decreto di cui
al comma 11 e fino al 2016, nella percentuale del 65% degli importi
rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo di 20.000
euro e nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro a
valere sulla proposta nazionale relativa alla programmazione
2014-2020 o sulla predetta pianificazione degli interventi a
finanziamento nazionale.
11. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la
coesione territoriale e con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, sono definite, conformemente al regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore
(«de minimis»), le modalita' per usufruire del credito d'imposta di
cui al comma 10, inclusa la certificazione del prestatore del
servizio di connessione digitale e le modalita' di comunicazione
delle spese effettuate, ai fini delle verifica di capienza dei fondi
annualmente disponibili, il regime dei controlli sulle spese nonche'
ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio
dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo di risorse
stanziate.
12. Il credito di imposta di cui al comma 10 non e' cumulabile con
l'agevolazione prevista dal comma 1.
13. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il
beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito,
ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
14. Le risorse individuate ai sensi del comma 11, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate,
per le finalita' di spesa di cui ai commi da 10 a 13, ad apposito
programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico
comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, e al Fondo per lo sviluppo e la coesione, in
relazione alle previste necessita' per fronteggiare le correlate
compensazioni, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a
titolo di credito di imposta da versare all'entrata del bilancio
dello Stato.
14-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e
successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia per l'Italia
digitale e le amministrazioni interessate possono stipulare, nel
rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici
e mediante procedure di evidenza pubblica, convenzioni con societa'
concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio
nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di
servizi su scala nazionale e di computer emergency response team. Le
amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto
previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente».
Art. 12
Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa
1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La presente legge si applica altresi' alle operazioni di
cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto
di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie,
esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli
ibridi e convertibili, da parte della societa' emittente i titoli.
Nel caso di operazioni realizzate mediante sottoscrizione o acquisto
di titoli, i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti alla
societa' emittente i titoli»;
b) all'articolo 2, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di
cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi
dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i
titoli possono essere sottoscritti anche da un unico investitore.».
c) all'articolo 3, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le societa' di cui al comma 1 possono aprire conti
correnti segregati presso la banca depositaria ovvero presso i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), dove vengano
accreditate le somme corrisposte dai debitori ceduti nonche' ogni
altra somma pagata o comunque di spettanza della societa' ai sensi
delle operazioni accessorie condotte nell'ambito di ciascuna
operazione di cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti
dell'operazione. Le somme accreditate su tali conti segregati
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del
depositario e da quello degli altri depositanti. Su tali somme non
sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui al
comma 2 e tali somme possono essere utilizzate esclusivamente per il
soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti di cui al comma 2 e
dalle controparti dei contratti derivati con finalita' di copertura
dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, nonche' per il
pagamento degli altri costi dell'operazione. In caso di avvio nei
confronti del depositario di procedimenti di cui al titolo IV del
testo unico bancario, nonche' di procedure concorsuali o di accordi
di ristrutturazione, le somme accreditate su tali conti non sono
considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto e non sono
soggette a sospensione dei pagamenti e vengono integralmente
restituite alla societa' per conto della quale e' avvenuto l'incasso,
secondo i termini contrattuali e comunque senza la necessita' di
attendere i riparti e le altre restituzioni.
2-ter. I soggetti che svolgono, anche su delega dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 6, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3,
lettera c), nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei
crediti, possono aprire presso banche conti correnti segregati dove
vengano accreditate le somme incassate per conto della societa'
cessionaria o della societa' emittente dai debitori ceduti. Sulle
somme accreditate sui conti segregati, non sono ammesse azioni da
parte dei creditori dei soggetti che svolgono i servizi indicati
nell'articolo 2, comma 3, lettera c), se non per l'eccedenza delle
somme incassate e dovute alla societa' cessionaria o emittente. In
caso di avvio di procedimenti concorsuali o di accordi di
ristrutturazione, le somme accreditate sui conti segregati, per un
importo pari alle somme incassate e dovute alla societa' cessionaria
o emittente, non vengono considerate come rientranti nel patrimonio
del soggetto che svolge i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3,
lettera c), e vengono integralmente restituite alla societa' per
conto della quale e' avvenuto l'incasso, secondo i termini
contrattuali e comunque senza la necessita' di attendere i riparti e
le altre restituzioni.»;
d) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della
presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo
58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche
non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2
del presente articolo, e' sufficiente che la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del
cedente, del cessionario e della data di cessione. Alle medesime
cessioni puo' altresi' applicarsi, su espressa volonta' delle
parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge
21 febbraio 1991, n. 52.
2. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta
cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto
pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui
crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono
ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra disposizione, non e'
esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i
crediti acquistati dalla societa' di cartolarizzazione e i
crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti
posteriormente a tale data. Dalla stessa data la cessione dei crediti
e' opponibile:
a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto
non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore;
b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito
prima della pubblicazione della cessione.»;
2-bis. In caso di cessione di crediti derivanti da aperture di
credito, anche regolate in conto corrente, l'espletamento delle
formalita' di opponibilita' previste dal presente articolo produce
gli effetti ivi indicati anche con riferimento a tutti i crediti
futuri nascenti da tali contratti, a condizione che i contratti siano
stipulati prima della data di espletamento di tali formalita'»;
2) al comma 3, le parole: «non si applica» sono sostituite
dalle seguenti: «non si applicano l'articolo 65 e»;
3) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonche' le altre disposizioni che
richiedano formalita' diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui
alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni
di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dal
cedente e' dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale nonche' comunicazione mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici.»;
4-ter. In caso di cessione di crediti derivanti da aperture di
credito, anche regolate in conto corrente, il diritto di rendere
esigibile il credito ceduto e' esercitato dalla societa' cessionaria
in conformita' alle previsioni del relativo contratto o, in mancanza,
con un preavviso non inferiore a quindici giorni»;
e) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. I titoli emessi nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione di cui all'articolo 1, comma 1-bis, anche non
destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in
sistemi multilaterali di negoziazione e anche privi di valutazione
del merito di credito da parte di operatori terzi, costituiscono
attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di
assicurazione ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'IVASS adotta un
regolamento che disciplini le misure di dettaglio per la copertura
delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati.
L'investimento nei titoli di cui al presente comma e' altresi'
compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di
investimento di fondi pensione.»;
f) all'articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nel caso di operazioni realizzate mediante cessione a un
fondo comune di investimento, i servizi indicati nell'articolo 2,
comma 3, lettera c), possono essere svolti, in alternativa ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, dalla societa' di gestione
del risparmio che gestisce il fondo. Alle cessioni dei crediti
effettuate in favore del fondo si applicano gli articoli 4 e 6, comma
2, della presente legge, nonche' le restanti disposizioni della
presente legge, in quanto compatibili.
2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-bis, si
applicano, in quanto compatibili, alle imprese ed ai soggetti ivi
menzionati ai fini dell'investimento nelle quote dei fondi di cui
all'articolo 7, comma 2-bis.»;
g) al comma 1 dell'articolo 7-bis, dopo le parole: «all'articolo
3, commi 2,» sono inserite le seguenti: «2-bis, 2-ter e»;
h) dopo l'articolo 7-ter e' inserito il seguente:
«Art. 7-quater. - (Cessione di ulteriori crediti e titoli) -- 1.
Gli articoli 7-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-ter, comma 1, e le
disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle operazioni, ivi
disciplinate, aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari
ovvero cambiali finanziarie, crediti garantiti da ipoteca navale,
crediti nei confronti di piccole e medie imprese, crediti derivanti
da contratti di leasing o di factoring, nonche' di titoli emessi
nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto
crediti della medesima natura. Tali crediti e titoli possono
essere ceduti anche da societa' facenti parte di un gruppo bancario.
2. Il regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 7-bis adotta
anche disposizioni di attuazione del presente articolo con
riferimento ai medesimi profili ivi menzionati. Il medesimo
regolamento individua le categorie di crediti o titoli di cui al
comma 1, cui si applicano le disposizioni di cui al presente
articolo, e regola l'emissione di titoli di cui al presente
articolo differenziandoli dai titoli emessi ai sensi dell'articolo
7-bis.
2. All'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
dopo il comma 26 e' aggiunto il seguente:
«26-bis. Le obbligazioni, le cambiali finanziarie e i titoli
similari di cui al presente articolo, le quote di fondi di
investimento che investono prevalentemente negli anzidetti strumenti
finanziari, nonche' i titoli rappresentativi di operazioni di
cartolarizzazione aventi ad oggetto gli anzidetti strumenti
finanziari costituiscono, anche se non destinati ad essere negoziati
in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di
negoziazione e anche se privi di valutazione del merito di credito da
parte di operatori terzi, attivi ammessi a copertura delle riserve
tecniche delle imprese di assicurazione di cui all'articolo 38 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, l'IVASS adotta un regolamento che disciplini le misure
di dettaglio per la copertura delle riserve tecniche tramite gli
attivi sopra menzionati. L'investimento nei titoli e nelle quote di
fondi di cui al presente comma e' altresi' compatibile con le vigenti
disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi
pensione.».
3. All'articolo 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, dopo il
comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini dell'ottenimento della data certa del pagamento e'
sufficiente l'annotazione del contante sul conto di pertinenza del
cedente, in conformita' al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.».
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, primo comma, dopo le parole: «dalla legge 24
novembre 2003, n. 326,» sono inserite le seguenti: «per le quali e'
stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17,»;
b) all'articolo 17, primo comma, le parole: «sono tenuti a» sono
sostituite dalle seguenti: «, a seguito di specifica opzione,
possono» e dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «L'opzione
e' esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento.»;
c) dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente:
«Art. 20-bis. - (Operazioni di finanziamento strutturate) -- 1. Gli
articoli da 15 a 20 si applicano anche alle garanzie di qualunque
tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle
operazioni di finanziamento strutturate come emissioni di
obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni di cui all'articolo
44, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, da chiunque sottoscritte, alle loro eventuali surroghe,
sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche
parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione
alle stesse, nonche' ai trasferimenti di garanzie anche conseguenti
alla cessione delle predette obbligazioni, nonche' alla modificazione
o estinzione di tali operazioni.
2. L'opzione di cui all'articolo 17, primo comma, e' esercitata
nella deliberazione di emissione o in analogo provvedimento
autorizzativo.
3. L'imposta sostitutiva e' dovuta dagli intermediari finanziari
incaricati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
delle attivita' di promozione e collocamento delle operazioni di cui
al comma 1, ovvero, nel caso in cui tali intermediari non
intervengano, dalle societa' che emettono le obbligazioni o titoli
similari con riferimento ai quali e' stata esercitata l'opzione. Il
soggetto finanziato risponde in solido con i predetti intermediari
per il pagamento dell'imposta.
4. Gli intermediari finanziari e le societa' emittenti tenute al
pagamento dell'imposta sostitutiva dichiarano, secondo le modalita'
previste dall'articolo 20 del presente decreto e dall'articolo 8,
comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, l'ammontare delle
obbligazioni collocate.
5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 3-bis, del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.».
5. Dopo l'articolo 32, comma 9 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e' inserito il seguente:
«9-bis. La ritenuta del 20 per cento di cui all'articolo 26, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, non si applica sugli interessi e gli altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie,
corrisposti a organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori
qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e il cui patrimonio sia investito
prevalentemente in tali obbligazioni, titoli o cambiali
finanziarie.».
6. All'articolo 46 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il privilegio previsto dal presente articolo puo' essere
costituito anche per garantire obbligazioni e titoli similari emessi
da societa' ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice
civile, la cui sottoscrizione e circolazione e' riservata a
investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;
b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «banca creditrice» sono inserite le
seguenti: «o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma
1-bis, il sottoscrittore o i sottoscrittori di tali obbligazioni o un
loro rappresentante»;
2) dopo le parole: «e le condizioni del finanziamento» sono
inserite le seguenti: «o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al
comma 1-bis, gli elementi di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6)
dell'articolo 2414 del codice civile o di cui all'articolo 2483,
comma 3, del codice civile».
6-bis. In aggiunta a quanto gia' previsto dalla legislazione
vigente, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' essere
concessa in favore delle societa' di gestione del risparmio che, in
nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti,
sottoscrivano obbligazioni o titoli similari di cui all'articolo 32
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive
modificazioni, emessi da piccole e medie imprese. Tale garanzia puo'
essere concessa a fronte sia di singole operazioni di sottoscrizione
di obbligazioni e titoli similari sia di portafogli di operazioni.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, nel rispetto
degli equilibri di finanza pubblica, i requisiti e le caratteristiche
delle operazioni ammissibili, le modalita' di concessione della
garanzia, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle
disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del
rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente
articolo.
7. All'onere derivante dal comma 4, pari a 4 milioni di euro annui
a decorrere dall'esercizio 2014, si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico.
7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, le modalita' per la compensazione,
nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese
titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per
somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali,
maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati
secondo le modalita' previste dai decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e
nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma
iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Con il
decreto di cui al primo periodo sono individuati gli aventi diritto,
nonche' le modalita' di trasmissione dei relativi elenchi all'agente
della riscossione.
7-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, da adottare entro il 26 febbraio 2014, e' modificata la
determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
n. 145744 del 23 dicembre 2013, al fine di eliminare, per l'anno
2014, l'incremento dell'accisa sulla birra, decorrente dal 1° marzo
2014. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del primo periodo
del presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014, si
provvede, quanto a 7,5 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, e, quanto a 7,5 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
******OMISSIS******
FINE TESTO